Il referendum sulla riforma della magistratura. Considerazioni, dati e rischi.

di Gabriele Pazzaglia

Per andare diretti al punto: la riforma della magistratura, come concepita nella legge sottoposta a referendum, non può raggiungere gli obiettivi proclamati dai proponenti di rendere il processo più equo attraverso la più netta distinzione tra giudici e pubblici ministeri.

Sono invece chiari gli intenti di delegittimare la magistratura, ridisegnarne il ruolo, creando le condizioni per una diminuzione della sua indipendenza e, soprattutto, di quella del pubblico ministero, di modo da ostacolare il controllo sulle violazioni di legge del potere politico, punctum pruriens del conflitto tra politica e magistratura.

La riforma, quindi, non riguarda la Giustizia come servizio – i suoi ritardi, le sue inefficienze, i suoi problemi concreti – ma la magistratura come potere autonomo, la cui perdita di indipendenza ricadrà sul cittadino comune che proprio nel giudice indipendente ha la sua principale risorsa per la tutela dei propri diritti.

Il contenuto della riforma, in punti

La riforma interviene su tre aspetti:

1. sdoppia il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), oggi unico, in due consigli separati, uno per i giudici (magistratura giudicante) e uno per i pubblici ministeri, i p.m., cioè l’accusa pubblica (magistratura requirente);

2. introduce il sorteggio per scegliere i componenti;

3. toglie il potere disciplinare al CSM per affidarlo a una nuova Alta Corte disciplinare.

Qui è consultabile il raffronto tra il testo attuale e le modifiche proposte.

1. La separazione delle carriere o, meglio, dei CSM.

La base della riforma riguarda l’art. 104, che scinde in due Consigli superiori della magistratura, quello che è oggi l’unico Consiglio, lasciandone la presidenza al capo dello Stato.

Partiamo con una precisazione: nel dibattito pubblico si confondono spesso due concetti. La separazione (cioè differenziazione) delle funzioni e quella delle carriere. Confusione a volte astutamente sfruttata per scopi propagandistici, a volte inconsapevole, causata dall’assenza di definizioni normative e alimentata dal dibattito trentennale a sua volta pressappochista 1.

È un tecnicismo, certo, ma la distinzione è importante per capire di che si parla.

Separare le funzioni significa impedire che i giudici passino a fare i p.m., e viceversa.

Separare le carriere significa stabilire percorsi professionali differenti per giudici e pubblici ministeri, regolando diversamente le strutture organizzative di (auto)governo, le garanzie (anche e soprattutto di indipendenza), l’accesso, la valutazione di professionalità e la responsabilità. Insomma, una cosa ben più complessa.

È quindi possibile, ad esempio, separare le carriere ma consentire i passaggi da una funzione all’altra, come accade in Francia, dove giudici e pubblici ministeri fanno capo a  due sezioni diverse dello stesso CSM, hanno status giuridici diversi, essendo solo i primi inamovibili: nel 2016, ultimo dato ufficiale disponibile, i passaggi di funzione sono stati 270 su 8300 magistrati circa 2. Al contrario, è possibile separare le funzioni mantenendo l’unicità della carriera (come è attualmente in Italia).

Infatti, oggi, nel nostro Paese, i passaggi da una funzione all’altra sono limitatissimi perché possono avvenire una sola volta nella vita professionale. E comportano il trasferimento ad altro distretto di Corte d’appello (cioè, in pratica, ad altra Regione). Così ha stabilito una delle leggi Cartabia 3. Attualmente quindi la quantità di passaggi da una funzione all’altra è irrilevante, praticamente azzerata: 25 passaggi nel 2022, 34 nel 2023, e 42 nel 2024, come emerge dai dati del Consiglio superiore della magistratura.

Nonostante ciò, i fautori della riforma hanno raccolto la trentennale battaglia condotta (anche e soprattutto, ma non solo) dalla compagine berlusconiana e dall’Unione delle camere penali, secondo cui la possibilità di tali passaggi creerebbe una “contiguità” tra accusa e giudice che comprometterebbe la terzietà di quest’ultimo, che sarebbe così schiacciato sulle posizioni del pubblico ministero. Guarda caso, ciò riguarda sempre i processi in cui gli imputati ricoprono incarichi pubblici 4.

Accanto a questa storica critica, se ne è affacciata un’altra, più recente e contraria, che accusa i giudici di lassismo, per non aver arrestato, o aver rimesso in libertà autori di reati violenti.

Non è stato mai spiegato come stiano insieme queste opposte critiche, che accusano i magistrati un giorno di fare troppo, l’altro di fare troppo poco: tutto viene, prima o dopo, ricondotto al fatto che i magistrati dell’accusa e quelli giudicanti siano “colleghi”, talmente vicini da darsi del “tu” e, addirittura, prendere insieme il caffè al bar del palazzo di giustizia; legame che si propone quindi di spezzare con questa riforma di separazione delle carriere.

Tuttavia, la narrazione dell’appiattimento del giudice sulle richieste dell’accusa, anche se proposta in modo suggestivo, è una distorsione della realtà.

Chi sostiene questo “teorema”  infatti, a volte, gioca con i numeri, sfruttando il fatto che i dati non sono raccolti in modo scientifico e continuativo dal ministero della giustizia che, infatti, nemmeno li indica nella propria relazione di accompagnamento alla riforma 5.

I più recenti dati attendibili sono quelli contenuti nella relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Procuratore generale presso la Corte di cassazione del 2021, che mostrano come, rispetto al totale dei processi, le assoluzioni “vere”, in primo grado, sono circa il 20%; vi sono poi condanne per il 50% e, per il restante 30%, esiti vari come prescrizione, remissione di querela, oblazione (cioè il pagamento che estingue il reato), e la messa alla prova: tutti casi che presuppongono la responsabilità dell’imputato il quale, in sostanza, subisce pene minime o la fa proprio franca 6:

Nel dibattito pubblico questo dato a volte è citato male: si parla del 50% di condanne, lasciando intendere che tutte le altre siano assoluzioni. Così, ad esempio, ha fatto Gian Domenico Caiazza, già presidente dell’Unione Camere Penali (oggi Presidente del Comitato del Sì al referendum), dichiarando: «Mettiamoci nei panni di un giovane gip di 31 anni di fronte a una richiesta di arresti di 200 persone da parte di un super procuratore: possiamo immaginare che riesca a rimanere forte ed indipendente? Questa cosa non funziona e lo dimostra il 50% di assoluzioni, perché questo – più l’appello – significa che il 50% dei processi non doveva neanche iniziare, o perlomeno non in modo così automatico. E questo cosa significa? Che è fallita tutta la fase del controllo del giudice sulle indagini preliminari»  7. Addirittura il Ministro degli esteri Tajani, in un incontro pubblico, ha affermato che gli assolti sarebbero il 60% dei processati 8.

Il paradosso delle parole di Caiazza è che, se le sue considerazioni fossero esatte, smentirebbero la tesi di fondo dei fautori della riforma, secondo cui i giudici sono appiattiti sulle richieste dei p.m.

Le assoluzioni come detto sono solo il 20%, non il 50%. Possiamo dire che sia un dato fisiologico perché i processi si fanno proprio per valutare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, e quindi ciò non dimostra affatto né l’appiattimento del giudice sulle posizioni dell’accusa, né al contrario che ci sia un profluvio di innocenti trascinati in Tribunale.

Si dovrebbe quindi giustamente agire per impedire che anche quel 20% di innocenti entri in dibattimento, sia per evitargli il supplizio del processo che quello delle parcelle degli avvocati. Bisogna però anche considerare che se ciò si realizzasse, il numero delle condanne sarebbe ancora maggiore in proporzione ai processi tenuti, e ciò sarebbe argomento di ulteriore denuncia dell’appiattimento dei giudici sull’accusa. È evidente quindi che la critica è un cortocircuito logico.

Quindi il problema, così come raccontato, non esiste. Ma la separazione delle carriere, così come progettata dalla riforma, ne creerà almeno due.

Il primo: organizzativo. I due nuovi CSM potrebbero entrare in conflitto. Essi, per esempio, decideranno gli organici a livello territoriale (le cosiddette “tabelle”) e quindi ci potrebbe essere una sproporzione tra p.m. e giudici nelle varie circoscrizioni di Tribunale. Avremo poi un Ministro della Giustizia che dovrà confrontarsi, per concertare le nomine degli uffici direttivi, con due organi invece di uno. Inoltre, sarà necessario raddoppiare, da 26 a 52, i consigli giudiziari che sono sostanzialmente dei mini-CSM territoriali, sulle cui valutazioni il CSM basa le sue determinazioni, non potendo i 30 componenti dello stesso sapere tutto dei quasi 10 mila magistrati italiani.

Tutte queste prevedibili disfunzioni avrebbero potuto essere evitate lasciando un unico CSM ma “distinto” al suo interno in due sezioni, per la carriera giudicante e quella requirente. Lo aveva proposto persino Nicolò Zanon, ex vice-presidente della Corte costituzionale, ed ex membro del CSM, sostenuto dal centrodestra – persona tra le più tecnicamente preparate di quell’area culturale stante il suo cursus e le sue pubblicazioni – che  in una lettera all’Associazione italiana costituzionalisti, emblematicamente spiegava “Perché non è bene avere un altro CSM”. Lui non è stato ascoltato. In compenso ha aderito al Comitato per il Sì…

Il secondo, il problema politico: un CSM composto per due terzi da pubblici ministeri consacrerà la funzione dell’accusa a livello costituzionale. In una paradossale eterogenesi dei fini, una riforma propagandata come strumento per riaffermare la primazia della politica, e rafforzare il ruolo della difesa rispetto ai p.m., “premierà” proprio questi ultimi, dotandoli di un proprio esclusivo organo di autogoverno, in sostanza un nuovo potere dello Stato: mentre i “laici”, nell’attuale CSM sono più dei p.m. (10, contro 6), nel nuovo CSM si troveranno sempre in minoranza rispetto ad essi perché saranno solo 1/3 del totale.

Solo chi non vuol vedere non si accorge di quanto sia concreto il rischio dell’autoreferenzialità che a parole si dice di voler combattere. Infatti, l’Unione delle Camere penali (cioè, l’associazione degli avvocati penalisti), se ne era accorta benissimo quando è iniziato il dibattito sulla proposta di legge che oggi, nello stesso testo, è sottoposta al referendum. Lamentava infatti che «un CSM requirente, affidato a due terzi di componenti Pubblici Ministeri esalterebbe (…) l’enorme potere del quale gli stessi già oggi godono». Esercitando, essi, «poteri enormi», dotarli di «un organo di vertice» sarebbe un «rischio (…) molto elevato». E proponeva che nel nuovo CSM, i p.m. fossero nello stesso numero dei politici o addirittura in minoranza 9.

Balza agli occhi la stortura: l’associazione degli avvocati penalisti chiede oggi di votare quello che paventava un “rischio molto elevato” di eccesso di poteri dell’accusa. È evidente che il merito della riforma è passato in secondo piano e che il referendum è percepito come un espediente utile allo scopo di indebolire la magistratura per preparare il terreno ad ulteriori interventi. Rivelatrici in questo senso sono le parole della capo di gabinetto di Nordio, che si è augurata la vittoria del Sì per “togliere di mezzo la magistratura”, e ancora prima quelle della stessa Presidente del Consiglio che, dopo i rilievi della Corte dei conti sulle decisioni governative sul Ponte sullo stretto, ha ufficialmente dichiarato che «la riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti (…) rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza, che non fermerà l’azione di Governo, sostenuta dal Parlamento».

Questo è il volto della nuova magistratura secondo la riforma.

Proviamo a immaginare i possibili sviluppi: la nuova forza del p.m. potrebbe aprire la strada – per reazione – al suo assoggettamento a forme di controllo politico. Uno sbocco che, sia chiaro, oggi non è scritto nella riforma ma che essa rende culturalmente e politicamente logica conseguenza perché sarà difficile giustificare l’esistenza di un apparato dotato di poteri incisivi sulla vita dei cittadini, che dispone della polizia giudiziaria, che è titolare monopolistico dell’azione penale e, al tempo stesso, è totalmente indipendente, tanto da avere un proprio organo di autogoverno 10.

Non a caso, il Ministro degli esteri, Tajani, ha già rilanciato l’idea di eliminare la sottoposizione alla magistratura della polizia giudiziaria e di riformare la responsabilità civile degli stessi magistrati 11

Chi esclude che queste fosche previsioni possano avverarsi di solito afferma che il nuovo assetto sarà in equilibrio grazie all’innovazione del sorteggio. Già, il sorteggio.

2. Scegliere a caso il nuovo CSM, anzi, a casaccio.

Il sorteggio, sbandierato dai proponenti come la panacea di tutti i mali, perché in grado di troncare il legame tra toghe elette, correnti e loro componenti, farebbe recuperare al CSM la sua funzione di garanzia dell’indipendenza dei magistrati.

Non metto in dubbio che un problema relativo al ruolo delle correnti esista. Sono molto serie e gravi le denunce, avanzate anche da chi oggi è schierato contro la riforma, che tali associazioni condizionino l’amministrazione della giurisdizione.

Si pensi che il “caso Palamara” ha fatto emergere – dalle chat e dalle intercettazioni dell’ex magistrato – l’esistenza di un «gruppo ristretto e riservato» che aveva l’obiettivo di «mettere le pedine nei posti giusti», cioè far nominare certi magistrati in certi uffici. E in particolare ha reso noto l’incontro all’albergo champagne, nel quale anche certa politica tentava di influire sulle nomine: in quell’occasione Palamara ha discusso con due parlamentari, tra cui Lotti, del PD renziano, la nomina del Procuratore di Roma, cioè proprio l’ufficio che aveva imputato Lotti per la vicenda Consip.

La sezione disciplinare del CSM lo ha radiato dalla magistratura, scrivendo nella sentenza, che la riunione «si è strutturata proprio alla stregua di un illecito condizionamento dell’organo nella misura in cui la stessa predetermina, secondo una strategia (…) occulta, le scelte, le anticipa e le pone in condizione di incanalarsi nella direzione voluta, le mette, appunto, in sicurezza». Oggi Palamara fa parte del Comitato del Sì al referendum.

E anche rispetto a casi meno fragorosi, sono note – e condivisibili – le critiche delle nomine “a pacchetto”, nomine nelle quali si assegnano tutta una serie di incarichi, magari dopo mesi di stallo. Ciò fa pensare che più che l’idoneità del singolo magistrato si sia valutato l’equilibrio di distribuzione tra correnti. Questa prassi è stata stigmatizzata in tempi non sospetti anche da Piercamillo Davigo nel 2016 e, di recente dall’ex vice-presidente del CSM David Ermini, che in un recente incontro a Firenze, il 9 marzo scorso, ha raccontato della prassi dello stesso CSM di non rispettare il termine di 6 mesi per la conclusione del procedimento di assegnazione di un incarico, proprio affinché si liberassero altri posti e fossero attribuiti anche in base al peso correntizio.

E tuttavia, tanto Davigo, quanto Ermini, sono contrari, e a ragione, al sistema del sorteggio.

Esso, chiariamolo subito, è incongruo rispetto al sistema democratico sancito dalla Costituzione repubblicana che, pur non limitando l’espressione della volontà popolare al momento elettorale, vede in esso il principale sistema di controllo degli eletti da parte degli elettori. E a questo principio, per coerenza razionale, dovrebbe essere improntato anche il sistema di autogoverno della magistratura.

Il sorteggio, poi, presenta almeno tre problemi:

Il primo: è deresponsabilizzante perché impedisce che chiunque sia chiamato a ricoprire l’incarico, debba rispondere delle sue scelte e spiegarle, con buona pace della cultura democratica dell’amministrazione della giurisdizione. E, peggio, nulla si dice, nella riforma, sulla possibilità del sorteggiato di rifiutarsi, o di manifestare a priori la propria indisponibilità. Con rinunce ad hoc si rischierebbe infatti di far rientrare dalla finestra i condizionamenti correntizi che si vorrebbero far uscire dalla porta.

Il secondo: è una legittimazione “debole” perché la selezione non è fatta sulla condivisione delle idee. I due CSM formati dal caso, e a caso, avranno inevitabilmente un prestigio inferiore, il che significa, minore garanzia di indipendenza della magistratura da pressioni esterne.

Terzo: l’illusione che il sorteggio garantisca migliori decisioni. Sostituire minoranze organizzate con meccanismi di selezione casuali potrebbe portare al CSM persone senza i necessari requisiti – i quali sono diversi da quelli richiesti al semplice magistrato – cioè di esperienza amministrativa, autorevolezza personale, capacità di mediazione, conoscenza degli apparati. Analoghi dubbi sono stati espressi ancora da Nicolò Zanon, in Critiche e speranze intorno ad una riforma che si sarebbe voluta diversa. Anche su questo punto, però, non è stato ascoltato…

C’è di più. La riforma propone il sorteggio puro solo per i togati. I “laici”, verranno prima selezionati dal Parlamento in un elenco, e poi estratti. È evidente la volontà di poter contare, nei futuri CSM, su una squadra compatta di politici in grado, seppur in minoranza, di condizionare le scelte di magistrati scelti davvero a caso e, quindi, dis-organizzati.

Eppure, erano sul tavolo soluzioni alternative, più equilibrate: si sarebbe potuto prevedere che i magistrati formassero tramite elezione una lista e, da questa, estrarre a sorte i componenti togati. Oppure modificare il sistema elettorale del CSM – come proposto anche da alcune correnti – con collegi di piccole dimensioni, così da permettere al singolo magistrato di non dover chiedere il voto a migliaia di colleghi, ottenibile soltanto tramite le strutture e la riconoscibilità di cui dispongono le correnti.

Inoltre, anche l’elezione dei laici desta una grossa perplessità: la riforma non dice né quanto debba essere lunga la lista dalla quale “sorteggiare” i politici, né come sarà formata: un elenco ampio, votato “nome per nome” con maggioranze qualificate, potrebbe favorire qualità e pluralismo, anche se vi è il rischio di stallo in caso di mancato accordo tra le forze politiche. Un elenco breve, formato dai gruppi parlamentari, senza pubblicità, e approvato “in blocco” dai partiti di governo con la semplice maggioranza dei presenti, creerebbe una sorta di monocolore e quindi un forte squilibrio. Su questo aspetto la riforma è una cambiale in bianco alle future maggioranze e si presta a manovre poco trasparenti.

Il sorteggio, insomma, non c’entra niente con il nostro sistema democratico.

Non a caso non è previsto per scegliere i componenti di alcun organo che abbia responsabilità di gestione o amministrazione continuativa, caratterizzata da discrezionalità. Il sorteggio è previsto solo per individuare i componenti di organi che devono prendere una singola decisione come per le Corti di assise o la Corte costituzionale nel giudizio penale sul Presidente della Repubblica 12.

E il sorteggio è previsto anche per la nuova Alta Corte disciplinare.

3. L’Alta Corte e i bassi propositi.

Oggi il potere disciplinare è esercitato dal CSM. In caso di vittoria del Sì sarà attribuito ad una nuova Alta Corte disciplinare, organo a sua volta distinto dai due nuovi CSM.

I proponenti criticano il sistema disciplinare attuale dicendo che è sostanzialmente lassista: evocano i guasti della giustizia “domestica”, come spesso la chiamano, intendendo con ciò che la giustizia disciplinare sarebbe in realtà “addomesticata”, in quanto i magistrati tenderebbero a salvarsi a vicenda, soprattutto quando “coperti” dalle correnti di eventuale appartenenza.

La tesi, tuttavia, è smentita dalla comparazione con i dati degli altri Stati europei. Una ricerca condotta dal Consiglio d’Europa, organismo più ampio dell’Unione, nel 2008 (ultimo anno nel quale una così specifica verifica è stata condotta) ha mostrato che il sistema disciplinare italiano è in linea con quello degli altri Stati europei 13.

Sanzioni irrogate ogni 100 giudici Sanzioni irrogate ogni 100 pubblici ministeri

Emerge che uno dei Paesi che più ha sanzionato disciplinarmente i pubblici ministeri nel 2008 sia stata la Federazione Russa (ben il 9% di essi), non esattamente un modello di indipendenza della magistratura.

Sia chiaro: tutti i sistemi disciplinari sono imperfetti e si potrà sempre trovare il singolo caso in cui non sia stata fatta giustizia. Ma un conto è che una decisione sia sbagliata, altro è che il sistema complessivamente non funzioni.

Secondo la riforma, la nuova Alta Corte, sarebbe composta da 15 membri:

– 3 “laici” nominati dal Presidente della Repubblica fra professori ordinari e avvocati con almeno vent’anni di servizio;

– 3 “laici” ulteriori, con gli stessi requisiti, estratti a sorte da un elenco stilato dal parlamento, analogamente a quanto previsto per la scelta della quota parlamentare dei componenti del CSM;

– 9 togati, di cui 6 giudici e 3 pubblici ministeri, estratti a sorte fra magistrati con almeno vent’anni di servizio e che esercitino o abbiano esercitato funzioni di legittimità.

La prima critica al nuovo organo disciplinare riguarda il sorteggio, ed è analoga a quella relativa alla composizione dei nuovi CSM: per i magistrati il sorteggio è vero cioè, l’estrazione a sorte avverrebbe tra tutti i magistrati; invece i “laici” sarebbero estratti da una lista di persone già preventivamente selezionate dalle forze politiche.

Il progetto ha poi un’evidente contraddizione: propone, da un lato, di separare le carriere di giudici e p.m. creando due appositi CSM. E dall’altro assegna il potere disciplinare ad un terzo organo… di nuovo competente sia sui giudici che sui p.m. e composto da entrambe le categorie!

Inoltre, il testo non chiarisce se le decisioni dell’Alta Corte possano essere contestate davanti alla Corte di cassazione per questioni di legittimità.

Il nuovo art. 105 prevede infatti che «contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte». Esso contrasta con l’art. 111  della Costituzione in base al quale «contro le sentenze (…), è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge».

La questione è fondamentale perché dare l’ultima parola alla Cassazione sull’interpretazione delle norme significa in sostanza garantire l’indipendenza della magistratura stessa, frenando possibili interpretazioni distorte della legge per colpire o condizionare singoli magistrati. In caso contrario si creerebbe una zona franca dal diritto.

Conclusioni

La riforma, quindi, non realizzerà alcun “giusto” processo, non migliorerà il servizio Giustizia. Il referendum è un appello al popolo per ratificare un rimprovero generalizzato al corpo giudiziario ritenuto, in blocco, troppo influente sulla vita pubblica, anche per ragioni che precedono di decenni l’oggi.

Essa apre le porte a ulteriori interventi riformatori nel senso di comprimere l’indipendenza della magistratura, da qualcuno scambiata per privilegio di casta, è in realtà una preziosa risorsa a disposizione di ogni cittadino.

Se un giudice fosse condizionabile, sarebbe soggetto all’influenza di grandi aziende, di potentati, di gruppi organizzati che dispongono di denari e di equipe di avvocati.

È così che vogliamo il nostro futuro? Io voterò no.

 

Note:

  1. tanto per citare un esempio, ecco come si esprimeva il sen. Marcello Pera nel dibattito nella commissione bicamerale D’Alema «ho già detto una volta che non intendevo “impiccarmi” alle parole “distinzione, separazione, funzioni, carriere, ruoli” perché probabilmente potremmo anche trovare una soluzione verbale che però non risolverebbe alcunché. Parliamo comunque di separazione, di distinzione, di differenziazione, comunque si voglia esprimere: perché a mio avviso bisogna insistere su una distinzione, o separazione più netta di quanto non faccia l’attuale testo del relatore? Perché l’istituto della separazione, a mio avviso, è a difesa delle garanzie dei cittadini: a me pare che una maggiore distinzione, o separazione, sia imposta anche dai principi che abbiamo previsto – che considero importanti ed accetto – nell’articolo 101 del testo del relatore», seduta della Commissione del 20 giugno 1997[]
  2. cifre tratte dallo studio del Conseil supérieur de la magistrature “Mouvements et mobilites d’un corp”, une etude des « transparences », au siege et au parquet, annees 2015 et 2016, pag. 18 e 78[]
  3. la legge n. 71 del 2022, all’art. 12, che ha ridotto il limite che era di quattro passaggi, stabilito dalla riforma Mastella, il d.lgs n. 160/2006 []
  4. per un riassunto dei temi sollevati negli anni passati cfr. Giuseppe Frigo, separazione delle «carriere»: le ragioni di un obiettivo storico dell’avvocatura[]
  5. per verificare invito a consultare la pagina della Camera dei deputati relativa al procedimento della riforma e la relazione alla stessa[]
  6. relazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, pag. 17[]
  7. L’Unità, 17 gennaio 2025[]
  8. dichiarazione del 24 gennaio 2026 https://www.youtube.com/watch?v=EHvWueEk9cM&t=9120s minuto 2:32[]
  9. si può leggere tutta la lettera alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, qui. Mentre gli allegati con le proposte di modifica si trovano qui[]
  10. Preludio a ciò è stata la citata legge Cartabia, n. 71 del 2022 che, all’art. 13, ha incaricato il procuratore della Repubblica di determinare, in conformità ai principi dettati dal Consiglio superiore della magistratura, «i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza»[]
  11. dichiarazione del 24 gennaio 2026 https://www.youtube.com/watch?v=EHvWueEk9cM&t=9420s, minuto 2:37[]
  12. In quei casi si vuole “diluire” il collegio giudicante con esterni per non avere un giudizio esclusivamente “tecnico”. Oppure, altro esempio, il Tribunale dei ministri, che svolge solo le indagini (e non il giudizio) sui ministri sospettati di aver compiuto un reato nell’esercizio delle funzioni, di modo che le stesse indagini non siano svolte da un p.m. scelto tabellarmente[]
  13. dati tratti dallo studio “European judicial systems Edition 2010 (data 2008): Efficiency and quality of justice, pag. 227 e 233, reperibile qui[]