La decisione della Corte costituzionale sulle chat di Renzi nel processo sulla Fondazione Open

di Gabriele Pazzaglia

Una recente decisione della Corte costituzionale ha stabilito che le tanto discusse chat whatsapp tra il sen. Renzi e il fedelissimo Marco Carrai, non potevano essere sequestrate dalla Procura di Firenze – per il processo, ancora in corso, sui finanziamenti alla fondazione Open – senza la previa autorizzazione del Senato. Il risultato va oltre il caso concreto, perché fissa un’interpretazione della Costituzione e della legge che, anche per i casi futuri, estende a dismisura il privilegio dei parlamentari, e di riflesso dei loro entourage, impedendo che le loro comunicazioni siano utilizzabili in un processo, anche se conservate sul telefono di un terzo, non parlamentare.

Il caso. La fondazione Open

Le chat erano state acquisite dalla Procura nel 2019 con il sequestro del telefono cellulare di Marco Carrai – già nel consiglio direttivo della Fondazione Open, nonostante l’esperienza non sia riportata nel suo curriculum disponibile sul sito della società Toscana Aeroporti, di cui oggi è presidente – in un procedimento penale, in cui oltre allo stesso Carrai era indagato anche e soprattutto Renzi, per il reato cosiddetto di finanziamento illecito ai partiti.

Questo tipo di reato – che l’opinione pubblica italiana conosce bene, essendo stato oggetto di molti processi della stagione di tangentopoli – è previsto della legge n. 195 del 1974, art. 7, in base al quale i partiti possono ricevere tutti i finanziamenti che vogliono da società private, senza alcun limite di importo, purché lo facciano in modo trasparente: devono essere formalmente deliberati dalla stessa società (ad esempio con voto del consiglio di amministrazione, se così prevede lo statuto) e regolarmente iscritti in bilancio.

Secondo l’ipotesi investigativa le chat dimostravano l’irregolarità di circa 7 milioni di euro tra il 2014 e il 2018, come riportato nella sentenza della Corte di cassazione, che quel sequestro ha però annullato. La Procura ha comunque chiesto il rinvio a giudizio ed è quindi in corso il processo, del quale parleremo in un successivo articolo. Ma poche settimane prima che quel sequestro fosse annullato, il Senato, su richiesta di Renzi, ha voluto comunque rivolgersi anche alla Corte costituzionale, con un ricorso che ha raccolto i voti favorevoli del Partito democratico, Fratelli d’Italia, Lega Nord, Italia Viva e Forza Italia che, nonostante si lancino tanti strali in tv, evidentemente concordano quando c’è da impedire che su un parlamentare – anche se di opposta fazione – sia svolto il controllo di legalità; contrari solamente Movimento 5 stelle e Liberi e Uguali.

Secondo il Senato quindi, il sequestro del telefono cellulare di Marco Carrai è una violazione dell’immunità parlamentare di cui gode Renzi (cioè delle sue “prerogative”, come si dice in termini tecnici); sequestro con il quale la Procura di Firenze riteneva invece di aver assicurato alle indagini elementi relativi ai rapporti economici tra alcuni finanziatori e la Fondazione Open, sulla base dell’ipotesi investigativa che quest’ultima abbia «rimborsato spese a parlamentari» della corrente renziana, e «messo a loro disposizione carte di credito e bancomat» (corrente, quella renziana, alla quale fa riferimento anche il Senato, nel proprio ricorso, in cui ampollosamente parla di «strutture di riferimento di soggetti politici coinvolti nelle consultazioni cosiddette primarie del Partito democratico nel 2012 e nel comitato per Matteo Renzi segretario»1).

La decisione della Corte costituzionale.

Come abbiamo accennato, anche se l’oggetto del giudizio riguardava conversazioni intrattenute da Renzi, in realtà la decisione ha riguardato l’immunità di cui godono tutti i parlamentari. Infatti, in base all’art. 68 della Costituzione, è pacifico che sia necessaria l’autorizzazione da parte della Camera di apparenza del parlamentare per eseguire nei suoi confronti perquisizioni personali o domiciliari e per il sequestro della sua corrispondenza. Secondo la Procura, le chat in questione, vanno considerate documenti e non corrispondenza e, dunque, dato che non si trovavano sul dispositivo di un parlamentare, ma di un semplice cittadino, l’immunità dell’art. 68 semplicemente non è applicabile, e quindi potevano essere sequestrate e acquisite al procedimento penale senza alcuna autorizzazione del Senato.

Per i comuni cittadini la distinzione tra documenti e corrispondenza è sostanzialmente irrilevante perché tanto in un caso quanto nell’altro, la garanzia di cui godono è la stessa: che il sequestro sia compiuto dal PM2, cioè da un soggetto indipendente dal potere politico, e non dalle forze dell’ordine, che invece dipendono gerarchicamente dall’Esecutivo, le quali per tale motivo possono solo compiere un sequestro in caso di urgenza, con un provvedimento che deve essere confermato dallo stesso PM entro 48 ore3.

Nel caso di Renzi, e di tutti i parlamentari, invece, la distinzione è decisiva perché solo il sequestro di corrispondenza è “coperto” dall’autorizzazione della Camera.

Ebbene, la Corte costituzionale ha inteso in senso estensivo il concetto di corrispondenza, stabilendo che un messaggio va considerato corrispondenza non solo nella fase di transito da una persona all’altra, ma «anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento storico» (punto 4.4 del considerato in diritto).

Una decisione che non convince.

La tesi della Procura non era isolata né improvvisata ma si rifaceva alla giurisprudenza della Corte di cassazione e alla sua interpretazione, più restrittiva del concetto di corrispondenza ((cfr. Cass. sez. un. n. 28997 del 2012 e Cass. n. 24919 del 2014)). La Corte costituzionale è andata in direzione opposta, per le ragioni esposte nella sentenza (la n. 170 del 2023), stabilendo che in tali casi il sequestro vada autorizzato dalla camera di appartenenza del parlamentare, quindi dando ragione a Renzi e al Senato. Ma al di là delle varie argomentazioni tecniche, l’aspetto insostenibile della decisione è che essa stabilisce di fatto che dell’immunità parlamentare goda anche chi… parlamentare non è! La corrispondenza, senza l’autorizzazione di una Camera, non potrà essere utilizzata nel processo, non solo nei confronti del parlamentare, ma anche nei confronti del terzo! Un quisque de populo, che non ha alcuna esigenza di riservatezza diversa rispetto a quella dei suoi concittadini, si giova di una sorta di immunità riflessa per il solo fatto di gravitare attorno al ceto politico. Se non è un privilegio questo, cosa lo è?

La sentenza inoltre contraddice proprio la giurisprudenza della Corte costituzionale nell’analoga materia delle intercettazioni che paradossalmente finiscono per avere un’utilizzabilità maggiore della corrispondenza. Infatti, quando viene intercettato indirettamente un parlamentare, deve essere sì chiesta l’autorizzazione alla Camera di appartenenza, ma solo per utilizzare le conversazioni nei suoi confronti, come previsto dall’art. 6, comma 2, della Legge n. 140 del 2003. Nei confronti del terzo, invece, l’utilizzo è sempre consentito, e lo è proprio grazie ad una sentenza della Corte costituzionale (la n.390 del 2007) che ha eliminato in quel caso l’autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare intercettato, che era nella versione originale della legge.

Un’immunità da rivedere.

Da anni, anzi decenni, la società è percorsa da crescente sfiducia nei confronti della “politica” e dei politici, come dimostrano i flussi elettorali oramai imprevedibili e l’astensionismo crescente. Un’ondata di sfiducia e di risentimento che percorre molti Paesi, ma che in Italia ha caratteristiche peculiari, legate anche al susseguirsi di scandali legati al finanziamento della politica, che dagli anni ’70 continua ad essere una questione non risolta: si pensi che proprio la citata legge del 1974, che contiene il reato di finanziamento illecito ai partiti, è “figlia” del cosiddetto scandolo petroli (un «diffuso sistema di pagamenti da parte delle compagnie petrolifere a vantaggio dei partiti di governo», come lo ha descritto la Corte dei conti). Il finanziamento pubblico, allora introdotto, è stato prima abolito con referendum, poi reintrodotto sotto le mentite spoglie di rimborsi elettorali, nonostante i contributi fossero sganciati dalle spese effettivamente sostenute, poi sostituito con il sistema del 2×1000.

Ebbene, si è persa un’occasione per dare alla società un messaggio di trasparenza; per dimostrare che non c’è niente da nascondere. Ovvio che tutti i parlamentari, in tutte le democrazie, abbiano delle esigenze di riservatezza e che esse siano tutelate prevedendo direttamente nelle Costituzioni, limiti ai mezzi di indagine. Ma un conto è offrire ai parlamentari “canali riservati” per affrontare le questioni di Stato. Altro è impedire alla magistratura di cercare prove di reato che questi hanno lasciato su dispositivi elettronici altrui. E ancora peggio, tutelare pure il terzo che ha ricevuto la comunicazione.

Insomma, Renzi ha avuto ragione dalla Corte costituzionale, ma la decisione stabilisce una vera e propria zona franca della politica rispetto alla ricerca delle prove dei reati. Andando ancora ad alimentare la sfiducia nei confronti della classe dirigente che, nonostante tutto, fa finta di niente e, anzi, grida al populismo e ad altri spauracchi ogni volta che si chiede di applicare – davvero e senza eccezioni – quel dettaglio che si chiama “eguaglianza di tutti davanti alla legge”.


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  1. Frasi tratte dal ricorso del Senato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 3 del 18-1-2023 []
  2. art. 253 del codice di procedura penale []
  3. art. 355 c.p.p. []