Quesito n. 2: Licenziamenti e relativa indennità nelle imprese di piccole dimensioni

Quesito n. 2 - scheda arancione

di Gabriele Pazzaglia e Marco Ottanelli

Il quesito n. 2 (scheda arancione) è diretto ad aumentare l’indennità per i licenziamenti dei dipendenti assunti prima fino al 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del cosiddetto jobs act) nelle aziende di piccole dimensioni, cioè quelle fino a quindici dipendenti nelle singole unità produttive o nell’ambito dello stesso comune (cinque, se si tratta di impresa agricola), o fino a sessanta dipendenti nel complesso dell’azienda.

Il quesito vuole abrogare le parole in neretto dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, che oggi stabilisce:

«1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».

È un quesito molto semplice e lineare perché propone, con la tecnica del “ritaglio”, di eliminare quelle parole che fissano il tetto massimo dell’indennità per licenziamento illegittimo in 6 mensilità, maggiorabile fino a 14.

Viene comunque mantenuta la soglia minima (pari a 2,5 mensilità) del risarcimento, il cui importo finale sarebbe così determinato in base «al prudente apprezzamento del giudice che, nel quantificare un ristoro equo e dotato di un congruo effetto deterrente», non sarebbe più vincolato da alcun limite massimo (sent. Corte cost. n. 13 del 2025) ma avverrà in base «al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti», criteri, anch’essi, non toccati dal referendum.