La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata punizione della tortura. Non solo manca il reato, il meccanismo è inefficiente.

di Gabriele Pazzaglia

La Convenzione ha lo scopo di proteggere dei diritti
non teorici o illusori, ma concreti e effettivi

Corte Europea dei diritti dell’Uomo,
Sentenza Airey c. Regno Unito

I maltrattamenti avvenuti durante l’irruzione nella scuola Diaz, alla fine del G8 di Genova del 2001, sono stati giudicati “tortura” dalla Corte di Strasburgo la quale, il 7 aprile 2015, ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europa dei Diritti dell’Uomo, cioè dell’articolo che vieta proprio la tortura e i trattamenti inumani e degradanti.

La sentenza (disponibile solo in francese) riguarda l’irruzione alla Diaz da parte della polizia e l’arresto (illegale) di tutti i manifestanti che lì dormivano. Il processo ai poliziotti e funzionari svolto dalla giustizia ordinaria italiana((La sentenza di primo grado è la n. 4252/08 del 13 novembre 2008, quella di secondo grado è la n. 1530/10 del 18 maggio 2010, quella di cassazione la n. 38085/12 del 5 luglio 2012,)) si è concluso nel 2012 con l’oramai tristemente classica prescrizione: la montagna di 10 anni di dibattimenti ha partorito il topolino della cancellazione del reato per il tempo passato. Una sconfitta per tutti, per lo Stato, per la società, e per le vittime del reato.

Una di queste non si è accontentata del risarcimento che la sentenza gli ha riconosciuto (che comunque è garantito a tutte le vittime perché la prescrizione cancella le conseguenze penali del reato, cioè la prigione, la fedina penale, ma non l’aspetto civile, appunto il risarcimento del danno) ed ha quindi fatto un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo.

Il ricorso, e la sentenza, riguardano solamente l’irruzione nella scuola Diaz e non anche i maltrattamenti nella Caserma di Bolzaneto. Per quei fatti vi è stato un processo distinto, finito con sette condanne e una trentina – anche qui – di prescrizioni. E anche per questa vicenda è stato presentato un ricorso alla stessa Corte di Strasburgo, che sarà deciso nei prossimi mesi.

Questa Corte, la Corte dei Diritti dell’Uomo, (che ha sede a Strasburgo, Francia) non va confusa con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (che è in Lussemburgo). Esse fanno parte di sistemi diversi, giudicano cose diverse e hanno poteri diversi.
La Corte dei diritti dell’Uomo non fa parte dell’Unione Europea ma del Consiglio d’Europa, un organismo distinto, del quale fanno sì parte tutti e 28 gli Stati che compongono l’Unione ma anche paesi che non sono nell’UE come San Marino, la Svizzera, la Russia, per un totale di 47. Ne consegue che giudicano cose diverse: la Corte dell’Unione interpreta il diritto dell’Unione e la validità dei suoi atti (con potere di annullamento quando invalidi) e non ha alcuna competenza sul diritto interno che deve essere applicato dai giudici nazionali. La Corte dei diritti dell’Uomo è un’ultima istanza che giudica proprio il diritto interno degli Stati, limitandosi a verificare la sua compatibilità con la Convenzione. Non può però annullarlo. Dato che gli Stati sono “gelosi” della loro sovranità, questi hanno dato alla Corte solo il potere di dichiarare la violazione della Convenzione lasciando che l’adeguamento del diritto interno avvenisse in una fase successiva, più politica, sotto la sorveglianza di un organo composto dai rappresentanti dei 47 Governi.

 

I motivi della condannata

I fatti sono noti: alcuni residenti di Genova segnalarono alle forze dell’ordine che “persone vestite di nero” erano entrate nella scuola Diaz e che avevano preso del materiale da un cantiere vicino. L’arrivo di una pattuglia provocò una reazione verbale con un gruppo di persone che si trovava davanti alla scuola. Volò una bottiglia vuota in direzione della macchina della polizia. Gli agenti raccontano l’avvenuto in una riunione tra i vertici della polizia. Si decide la perquisizione con circa 500 tra carabinieri, con il compito di circondare l’edificio, e poliziotti, che entrano. Questi – si legge nella sentenza – compiono atti di violenza indiscriminata: vengono presi a manganellate persone che erano ancora nel sacco a pelo, a chi alzava le mani in segno di resa e a chi mostrava la carta d’identità. Il ricorrente, un signore che all’epoca dei fatti aveva più di 60 anni, riporta la frattura di un braccio e di una gamba. Subirà due interventi chirurgici.

Seguiranno tre gradi di giudizio: in primo grado saranno condannate dieci persone per lesioni semplici e aggravate (e altri per i delitti di falso e calunnia, per aver introdotto le famose molotov nella scuola), condanne tra i due e i quattro anni ai quali però andranno sottratti i tre anni per l’indulto del 2006. In secondo grado le pene verranno aumentate, fra tre anni e otto mesi e 5 anni, verranno condannate nove persone per lesioni aggravate ma le altre nove che hanno commesso “solo” lesioni semplici godranno della prescrizione. Così come i reati d’abuso d’ufficio per l’arresto illegale.

In Cassazione la mannaia della prescrizione cade anche sulle rimanenti condanne.

Da qui il ricorso alla Corte di Strasburgo, la quale conclude che «i maltrattamenti devono essere qualificati come “tortura”» (par. 190): non era scontato che avvenisse e ciò è particolarmente infamante per l’Italia. Infatti l’articolo 3 della Convenzione vieta tanto i trattamenti inumani e degradanti quanto la tortura. La Corte li ha sempre considerati come una progressione immaginando una prima soglia per riconoscere i trattamenti inumani (quelli che che causano sofferenze fisiche e morali) o degradanti (che determinano sentimenti di paura, angoscia e inferiorità atti a umiliare le vittime) e ad livello superiore, di maggiore intensità, la tortura. E proprio come tortura, afferma la Corte, quei fatti vanno qualificati per il grado di violenza, l’assenza di qualsiasi ragione vista l’immediata resa della vittima della violenza, le fratture multiple da questa riportata, l’atteggiamento intenzionale della polizia che ha attaccato persone inoffensive già fuori dalla scuola e poi è andata in un altro edificio per cancellare le prove filmate dell’irruzione (par 204-212).

Di questa tortura l’Italia è giudicata responsabile, e non per casuale inefficienza della magistratura. Prima di tutto per un motivo “politico”: non è stato possibile identificare gli autori materiali anche a causa della mancanza di cooperazione della polizia (che era arrivata a fornire foto vecchie degli indagati per non farli riconoscere).

In secondo luogo motivi «strutturali»: le norme penali che puniscono questi atti sono «tanto inadeguate quanto sprovviste dell’effetto dissuasivo» (parr. 242ss.). E – attenzione – la Corte non valuta tanto grave la mancanza di un reato di tortura, quanto l’inefficacia del meccanismo sanzionatorio nel suo complesso. Certo, se ci fosse un reato di tortura punito più severamente delle lesioni personali e aggravate si sarebbe arrivati ad una condanna già in sede nazionale. Ma l’argomentazione della Corte è tutta incentrata sul fatto che i reati di maltrattamento sono stati tutti prescritti, dato che le uniche condanne riguardano le prove false e gli arresti illegali. Di più: anche se la prescrizione non fosse intervenuta, l’applicazione dell’indulto avrebbe ridotto le pene dai tre mesi ad un anno di prigione, una reazione dello Stato «inadeguata in considerazione alla gravità dei fatti». L’indulto, opera della maggioranza di quel centro-sinistra che da una parte sbandierò l’istituzione di una commissione parlamentare di indagine sull’operato della polizia (mai approvata), e dall’altra votò l’indulto anche sui reati in questione.

In terzo luogo, l’assenza di misure disciplinari ai poliziotti: la Corte, per giurisprudenza consolidata ha detto che quando un agente dello Stato è imputato di maltrattamenti deve essere sospeso dalle funzioni durante il processo e licenziato se condannato (par 210), mentre le regole italiane prevedono che quando un fatto è previsto come reato la sanzione disciplinare sia sospesa in attesa della definizione del giudizio (art. 11 DpR 737/1981).

Dunque, una brutta figura per l’Italia che si è dimostrata non solo incapace di gestire il dissenso nei giorni del G8 ma anche di gestire sé stessa nei giorni successivi.

 

Cosa succederà, non succederà e un po’ di disinformazione.

Come abbiamo detto, la sentenza della Corte di Strasburgo è una sentenza particolare perché può dichiarare la violazione di un diritto ma è compito dello Stato rimuoverla. Tocca all’Italia rendere le proprie regole più efficaci, vero deterrente contro atti di questo tipo.

Di sicuro le persone condannate non finiranno in prigione: quei processi si sono chiusi e per lo Stato sono obbligati a risarcire il danno. Però, visto che i ministeri competenti sono stati condannati in solido, chi di dovere (in primo luogo i partiti che danno importanza a questa vicenda) dovrebbe controllare che i soldi che lo Stato anticipa poi siano richiesti ai diretti responsabili: non sarebbe giusto se il contribuente dovesse pagare anche questo.

Proprio sbagliata poi, è la posizione di Beppe Grillo (o del M5s) che sul suo blog si chiede perché i responsabili politici non vengano processati dal tribunale internazionale dell’Aja per crimini contro l’umanità. Ora, è vero che la tortura rientra tra i crimini che la Corte persegue (art. 7 dello Statuto di Roma) ma essa ha competenza in caso di «esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili». Altrimenti la competenza è degli stati nazionali. E in questo caso i processi ci sono già stati.

Nondimeno, è altrettanto fuori luogo la campagna giornalistica de Il Giornale partita da un articolo, del solito Sallusti, intitolato “Ora torturano i poliziotti”, un accrocco di imprecisioni e falsità concettuali. Tra le altre dozzine di queste assurdità, il noto giornalista chiede retoricamente alla Corte di Strasburgo di “condannare i black bloc ed i loro cugini no global e pacifisti”, ignorando bellamente, dolosamente o proprio perché non lo sa, tanto che ci sono già stati processi della magistratura italiana nei confronti di manifestanti violenti (e ci mancherebbe!), quanto che la Corte di Strasburgo non giudica di comportamenti individuali, di reati, ma sentenzia sulle violazioni dei diritti umani da parte degli Stati.

Inoltre, tanto il quotidiano Il Giornale quanto altri mezzi di informazione (come l’Avanti…lo sapevate che esiste ancora, l’Avanti?), titolando, seppur con diversi intenti ed accenti, “ce lo chiede l’Europa” (l’uno la vede come una inaccettabile ingerenza, l’altro come uno sprone, un positivo sollecito), continuano a confondere, e ad indurre l’opinione pubblica a confondere, la Unione Europea con il Consiglio d’Europa.

Il nuovo reato di tortura

La Camera ha approvato l’introduzione del reato di tortura nel Codice penale((Questo il progetto di legge e il riassunto dell’iter)). La proposta passa al Senato che, se voterà lo stesso testo, diventerà legge. Pena da 4 a 10 anni, aggravato fino a 15 se commessi da un pubblico ufficiale.
L’essenza del testo oggi approvato è che sia punito chi cagioni «acute sofferenze fisiche o psichiche». Ma non in tutti i casi, solo se il comportamento è commesso con una finalità specifica: ottenere informazioni, infliggere una punizione, vincere una resistenza o per discriminazione etnica, dell’orientamento sessuale, politico o religioso. Questa descrizione ricalca quella contenuta nella Convenzione contro la tortura del 1984 (ratificata dall’Italia, rimasta inattuata), ma rispetto a questa definizione sono aggiunti altri elementi che potrebbero depotenziare la norma.

In primo luogo si è puniti solo se le sofferenza sono commesse, o con violenza e minaccia, o «con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza». Il che vuol dire che in questi ultimi casi vi sarà punizione anche se le sofferenze sono inflette senza violenza e nemmeno minaccia: cosa difficile da immaginare, quindi sembra proprio un appesantimento inutile che avrebbe potuto essere evitato.

In secondo luogo la punizione scatta solo se il colpevole maltratta una persona «a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia». La norma è ambigua perché, nella stessa frase, da una parte vuole limitare i casi in cui si applica questo reato, dall’altro stabilisce che si applica quando la persona è “comunque” sottoposta all’autorità, cioè in ogni caso. Sorge quindi il dubbio: sarebbe applicabile ad un caso come la Diaz nel quale i maltrattamenti sono avvenuti prima dell’arresto?
Vi è chi dice di no perché non vi sarebbe esercizio dell’autorità (Viganò) mentre la maggioranza ha sostenuto il contrario anche se con argomenti diversi: Di Celso (Scelta Civica) ha semplicemente affermato che un attacco come quello che fu alla Diaz è un autorità di fatto. Ma non convince perché questa è semplicemente un’opinione che può essere contraddetta da un’altra opinione: se e quando vi sia autorità rischia di diventare assolutamente soggettivo.
Invece la Presidente della Commissione Giustizia (Ferranti – PD) sostiene che i reati siano due: quello che abbiamo appena letto, che può commettere chiunque, e quello previsto dal comma successivo il quale aggrava le pene se «i fatti» sono commessi da un pubblico ufficiale (quali sono le forze dell’ordine). Secondo lei, dato che in questo caso l’esercizio dell’autorità non è richiesto, ma vi è reato a prescindere, il problema non si porrebbe. Ma questo è insostenibile alla luce del testo della legge: il rinvio è a «i fatti» cioè all’intero comportamento e non all’evento (cioè al risultato, le sofferenze). Dunque il rinvio sembrerebbe anche al problematico concetto di autorità.
Insomma, emerge una gran confusione: la volontà del legislatore fino ad ora sembra quella di estendere il reato a fatti come quello della Diaz (senza sapere cosa succederà al Senato) ma tutto resta nell’approssimazione di un testo ambiguo. Bastava farla semplice e cancellare la frase, come chiesto dal Movimento 5 stelle con un emendamento che è stato respinto((Questo il testo completo del reato: «Chiunque, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».
«Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni».
«Ai fini dell’applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.»))

In questo modo dopo un attesa di 30 anni per avere un serio reato di tortura e una corsa che ha portato alla sua approvazione in due giorni, dopo la sentenza della Corte, si rischia di attuare male il trattato internazionale contro la tortura.

Inoltre viene lasciata una esagerata discrezionalità ai giudici nella determinazione concreta della pena: da 4 a 10 anni! E se c’è da applicare una attenuante generica (ad es. per la fedina penale pulita), o per il risarcimento del danno, queste comportano la diminuzione di un terzo…sul minimo della pena. Senza contare che il nostro sistema processuale permette un’ulteriore diminuzione di un terzo per il rito abbreviato. Insomma, potrebbe essere la classica legge che abbaia ma non morde.

Infine, da sottolineare, questa proposta di legge perde due grandi occasioni: nulla è modificato quanto alle sanzioni disciplinari né al diabolico meccanismo di prescrizione. Anche per questo nuovo reato essa continua a decorrere fino a sentenza irrevocabile ma il termine è raddoppiato. Ancora una norma settoriale a complicare il già complicatissimo sistema italiano, invece di razionalizzazioni di ampio respiro che imporrebbero di bloccare sempre il decorso della prescrizione con uno degli atti preliminari al processo (l’avvio delle indagini, il rinvio a giudizio o la sua richiesta). Solo in questo modo si troncherebbe quel circolo vizioso che attraverso ricorsi prodotti solo per raggiungere la prescrizione, a sua volta raggiungibile proprio grazie alla lentezza causata dal gran numero di ricorsi, ha reso la giustizia italiana una macchina che gira a vuoto e il processo il luogo privilegiato per imputati colpevoli.