Il Parlamento ha modificato la norma anti-rave. Eliminate le criticità più evidenti, ma permangono alcune perplessità

di Massimo Niro*

Uno dei primi rilevanti interventi normativi del nuovo Governo Meloni è costituito, senza dubbio, dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n.162, volto ad introdurre “misure urgenti” in diverse materie, quali il divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, il differimento della entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022 di riforma della giustizia penale, gli obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e, infine, la prevenzione e il contrasto del fenomeno dei “raduni illegali”.

Quest’ultimo intervento, in particolare, è stato oggetto di accese polemiche e severi commenti critici in seno ai partiti di opposizione e agli organi di informazione, così da costringere il Parlamento ad operare modifiche non marginali del testo originale della norma (l’art. 5 del decreto- legge in questione) per consentirne l’approvazione.
Trattandosi di un decreto da convertire in legge, a pena di inefficacia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione (art. 77, terzo comma, Cost.), è evidente che c’è stato anche un problema di “tempistica” parlamentare per consentire il rispetto del termine di conversione: infatti, la legge di conversione è stata approvata il 30 dicembre 2022, in extremis, soltanto in virtù di un meccanismo procedurale che ha “strozzato” il dibattito dell’aula parlamentare (la c.d. ghigliottina). Ma non è di questa forzatura parlamentare, peraltro non nuova, che si intende qui parlare, bensì del merito del provvedimento, cioè delle modifiche apportate in sede di conversione alla formulazione della nuova fattispecie di reato (di contrasto dei c.d. rave parties).

Il testo originario dell’art. 5 del decreto-legge de quo introduceva la nuova figura di reato di cui all’art. 434-bis c.p., denominata “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine  pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”, caratterizzata da notevole genericità e indeterminatezza, come si rendeva evidente dall’uso di una definizione meramente tautologica (“L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati…”), dalla configurazione come reato di pericolo in termini oltre modo generici (“allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”). Queste critiche sono state mosse, ragionevolmente, da giuristi che hanno commentato la nuova disposizione, sottolineando come le norme penali debbano obbedire al principio di tassatività, che è una concreta garanzia per i cittadini, che solo con norme scritte in modo preciso, anziché vago, possono sapere cosa è veramente vietato e cosa no; tassatività della fattispecie, che nella prima formulazione del testo risultava palesemente elusa.

Anche la collocazione sistematica del nuovo reato, tra i delitti contro l’incolumità pubblica (Titolo VI, Capo I del Libro II del Codice penale), lasciava molto perplessi, quando la stessa disposizione richiamava e ricalcava il dettato dell’art. 633 c.p. (“Invasione di terreni o edifici”), collocato quest’ultimo, invece, tra i delitti contro il patrimonio (Titolo XIII, Capo I del Libro II). (ndr: L’inserimento delle norme in una parte o in un’altra del codice ne influenza l’interpretazione, soprattutto nel tempo, perché può cambiare l’identificazione del bene tutelato, oltre a rendere la norma più facilmente comprensibile dal cittadino.)

Alcune di queste critiche sono state, invero, recepite nel percorso di conversione in legge del decreto, a cominciare da quella relativa alla collocazione sistematica della nuova fattispecie di reato: infatti, il testo definitivo dell’art. 5 (coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2022, n.199) sancisce che il nuovo delitto è inserito dopo l’art. 633 c.p., come art. 633-bis c.p. (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica), quindi nell’alveo dei delitti contro il patrimonio.

Riguardo alla genericità e indeterminatezza della nuova fattispecie di reato come delineata dal testo originario dell’art. 5, si deve dare atto che in sede di conversione sono stati compiuti passi in avanti nel tentativo di ancorare la fattispecie a presupposti minimamente più precisi e determinati, come si evince dalla lettura del nuovo testo dell’art. 5 così come modificato dal Parlamento. Infatti, emerge a prima vista che non si parla più di “raduno” tout court, bensì di “raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento “, così da restringere un po’ l’ambito di applicazione della disposizione ; inoltre, si precisa che il reato si perfeziona “ quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi” (qui è evidente il tentativo di delimitare il ‘pericolo’, in origine previsto in termini assolutamente generici).

occorrerà attendere le prime elaborazioni sul punto della dottrina giuridica e, soprattutto, della giurisprudenza. Comunque, è indubbio che siano state eliminate le parti della disposizione che maggiormente stridevano con i menzionati principi e mettevano a rischio anche le garanzie costituzionali della libertà di riunione (art.17 Cost.). Restano però dei dubbi, in primo luogo sull’opportunità politica di introdurre una nuova figura di reato di questo tipo, tanto più con lo strumento del decreto-legge, riservato dalla Costituzione ai “casi straordinari di necessità e d’urgenza” (art. 77, secondo comma).

Inoltre, suscita molte perplessità il trattamento sanzionatorio del nuovo reato, che è rimasto molto elevato (reclusione da tre a sei anni e multa da euro 1.000 a euro 10.000 per l’organizzatore o il promotore dell’invasione), apparendo invero eccessivo e sproporzionato (rispetto ad altri reati contrassegnati da uguale o maggiore gravità). In conclusione, con la legge di conversione si è ovviato ai più evidenti aspetti critici del provvedimento in questione, ma non sono dissolti i motivi di perplessità e di riserva, che derivano non da considerazioni ideologiche, ma da osservazioni tecnico- giuridiche, tanto più stringenti in quanto si verte in materia penale.

*Massimo Niro è un giurista, ex magistrato.

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