Brevi note sul caso Cospito, tra ragioni giuridiche e strumentalizzazioni politiche

di Massimo Niro*

Da diversi giorni l’attenzione del mondo politico e dei mezzi di informazione del nostro Paese è dominata dalla vicenda riguardante il detenuto Alfredo Cospito, sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art.41-bis, 2° comma, ordinamento penitenziario, in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protestare contro la sua sottoposizione a questo regime, comunemente definito “carcere duro”.

In realtà questa definizione così cara ai mass media è imprecisa ed anzi inesatta, se è vero che la ragione giustificativa di questo istituto, nato nell’emergenza degli attentati di mafia del 1991-92, è quella di impedire i collegamenti dal carcere del detenuto con l’associazione criminale cui appartiene, di tipo mafioso o terroristico o eversivo.

Dunque, l’irrigidimento delle condizioni detentive proprio di tale regime speciale non è fine a se stesso, ma finalizzato appunto ad inibire i contatti del recluso con l’organizzazione criminale di appartenenza: questa è la ratio legis, che consente di sostenere la costituzionalità della disposizione in esame, che altrimenti si porrebbe in contrasto con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27 comma 3 Cost.) o inumani e degradanti (art. 3 Cedu).

Infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo di stanza a Strasburgo ha recentemente preso atto delle “finalità puramente preventive e di sicurezza – piuttosto che punitive – del regime detentivo speciale in questione, e del suo obiettivo di far troncare i rapporti tra i detenuti e le loro reti criminali”, arrivando a concludere che la proroga dell’applicazione del regime di cui all’art. 41-bis disposta nei confronti di Bernardo Provenzano nel marzo 2016 (quattro mesi prima del suo decesso) non era giustificata, in quanto nel decreto non vi era “una esplicita e autonoma valutazione da parte del Ministro della giustizia della situazione cognitiva del ricorrente al momento in cui è stata presa la decisione”, per cui “nella motivazione del decreto non vi sono prove sufficienti che dimostrino che sia stata effettuata una reale rivalutazione relativa ai rilevanti cambiamenti della situazione del ricorrente, in particolare al suo cruciale declino cognitivo”: con il corollario che vi è stata “violazione dell’articolo 3 della Convenzione, per il periodo successivo alla proroga del regime di cui all’articolo 41 bis in data 23 marzo 2016”  sentenza del 25 ottobre 2018, causa Provenzano c. Italia).

Nel vivace e a tratti scomposto dibattito apertosi sul caso Cospito nessuno ha richiamato la sentenza europea appena menzionata, all’infuori di un autorevole giurista che in passato è stato componente della Corte di Strasburgo (Vladimiro Zagrebelsky, cfr. il suo articolo su “La Stampa” dell’1 febbraio 2023). Ciò a riprova della carenza di argomentazioni giuridiche a sostegno delle posizioni dei molti intervenuti, in un senso e nell’altro, e della sovrabbondanza di argomenti politici o pseudo-politici. Il dibattito ha assunto da ultimo una piega preoccupante, con uno scontro incandescente tra esponenti della maggioranza e dell’opposizione e dichiarazioni fuori misura di alcuni parlamentari.

In tal modo la discussione è diventata ideologica e a tratti pretestuosa: qui non si deve discutere in astratto e in generale dello strumento normativo previsto dall’art.41-bis, bensì della sua applicazione al caso di specie, avvenuta nel maggio 2022 ad opera dell’allora Guardasigilli Marta Cartabia e che l’attuale Ministro Carlo Nordio si trova adesso a dover riesaminare, a seguito della richiesta di revoca del regime speciale avanzata dal difensore del Cospito.

Parimenti si deve ragionare, in modo pacato e circostanziato, della compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario cui è sottoposto: al riguardo una buona notizia è rappresentata dal recentissimo trasferimento del Cospito dall’Istituto di Sassari a quello di Milano-Opera, dotato di un attrezzato Centro Clinico. Ma le preoccupazioni non sono cessate, a causa del prolungato sciopero della fame intrapreso dall’interessato, che chiaramente ha minato il suo stato di salute, forma di protesta che egli non ha alcuna intenzione, al momento, di abbandonare.

La delicatezza della situazione è aggravata dalle manifestazioni di solidarietà, a volte violente, di gruppi anarchici, che hanno provocato problemi di ordine pubblico, per il momento fortunatamente risolti senza troppi danni.

Le questioni giuridiche in discussione nel caso Cospito sono varie e complesse e di esse si occuperanno, a breve termine, la Corte di Cassazione, investita del ricorso proposto dall’interessato avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che confermava l’applicazione nei suoi confronti del regime speciale, e la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Assise di Appello di Torino e relativa alla possibile applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art.311 c.p. (fatto di lieve entità  in presenza della recidiva reiterata.

Si deve avere fiducia nelle alte Corti che prossimamente si occuperanno di questi delicati aspetti giuridici della vicenda, così come si deve avere fiducia nel Ministro della Giustizia che dovrà riesaminare la questione dell’applicazione o meno al caso dell’art.41-bis ord. penit..

Certamente, però, non è un buon segnale il clima di scontro e di contrapposizione tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione al quale stiamo assistendo, con scambi di accuse e insulti che poco hanno a che fare con il merito dei problemi da affrontare.

Problemi complessi che richiedono scelte ponderate e ragionevoli, da compiere alla luce del diritto e della sua più corretta ed equa interpretazione. Dalle istituzioni è lecito attendersi buon senso e ragionevolezza, non strepiti e dichiarazioni dai toni alti e conflittuali. Anche nel caso Cospito, per contribuire ad una soluzione equilibrata di una vicenda molto intricata.

 

*(Massimo Niro è giurista, ex magistrato)

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