di Gabriele Pazzaglia
Per la quinta volta in meno di trent’anni, il Parlamento italiano ha riscritto le regole del gioco politico. Archiviato senza troppi rimpianti il pasticciaccio della legge Rosato-Renzi (ufficialmente n. 165 del 2017), la prolifica fantasia dei nostri legislatori ha partorito la legge Bignami, dal nome del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera che ha avuto anche la modesta idea di (auto) ribattezzarla “stabilicum”, perché a suo dire diretta a garantire la stabilità dei futuri governi (ufficialmente però è la legge 180 del 2026).
Prima di spiegare i tratti salienti della riforma, tuttavia, è utile ricordare due concetti importanti.
Il primo, la stabilità dei governi non dipende dalla legge elettorale. Affermare il contrario è un’illusione smentita dalla comune esperienza. La legge elettorale è soltanto l’insieme delle regole per attribuire seggi parlamentari in base ai voti dei cittadini: quindi, al più, può incentivare l’aggregazione di forze politiche in coalizioni (pre o post elettorali) ma, se queste sono meri cartelli elettorali incoerenti, niente garantirà la stabilità dei relativi governi. La recente storia italiana ne è una limpida dimostrazione: nella legislatura 2018-2022 vi sono stati 3 governi e le Camere sono state sciolte con 6 mesi di anticipo; in quella in corso – a legge elettorale invariata – invece un solo Governo si avvia a completare la legislatura. Analogamente altri Stati europei come Spagna, Francia, Germania e Regno Unito stanno vivendo il susseguirsi di governi precari benché le loro leggi elettorali siano rimaste le stesse di qualche decennio fa, quando i vari millantatori italiani di riforme salvifiche vi facevano riferimento come esempi di stabilità.
Ciò porta alla seconda considerazione: il vero intento di questa riforma è lo stesso che ha animato tutte le precedenti leggi: distorcere la volontà popolare a favore dei proponenti della riforma per consentirgli di governare senza avere la maggioranza dei voti 1.
Iniziamo con una sintesi dei due sistemi 2, di cui approfondiremo le criticità:
| Legge Rosato (n. 165 del 2017), che viene abrogata | Il nuovo sistema elettorale: Legge Bignami (n. 180 del 2026) | |
| Impianto Base | Misto: 37% maggioritario (collegi uninominali) e 61% proporzionale (collegi plurinominali). | (Finto) proporzionale stante l’attribuzione di un premio di maggioranza. Se una coalizione o lista raggiunge il 42% dei voti validi, ottiene la maggioranza assoluta dei seggi |
| Voto di Preferenza | Assente. Si votava con “liste bloccate”. | Sistema ibrido: il capolista rimane bloccato, ma l’elettore può esprimere fino a 3 preferenze. Sono bloccati anche i candidati nella quota del premio di maggioranza, |
| Soglie di Sbarramento | 3% per le liste singole, 10% per le coalizioni. | Uguale, salvo la nuova regola del “ripescaggio” della migliore lista rimasta sotto la soglia del 3% all’interno di una coalizione. |
| Voti sotto il 3% di partiti in coalizione | Se superavano l’1% erano ripartiti tra le liste alleate che superavano il 3%. Altrimenti andavano dispersi | Uguale. Inoltre, tutti i voti dei partiti, anche sotto l’1%, vengono conteggiati per raggiungere la soglia del 42% utile per il premio di maggioranza. |
| Candidato Premier | Il “capo” del partito veniva indicato ma senza una nomina ufficiale di coalizione legata alla scheda. | Obbligo per la coalizione di indicare nel programma elettorale un unico nome da proporre come Presidente del Consiglio. |
La principale differenza: scompaiono i collegi uninominali e torna il proporzionale (eventuale).
Semplificando, nel vecchio sistema solo due terzi dei seggi erano ripartiti con metodo proporzionale mentre il restante terzo veniva assegnato nei collegi uninominali. Questi ultimi, negli intenti di Renzi e Rosato, permettevano la moltiplicazione dei seggi ai partiti maggiori grazie alla regola che il collegio era vinto dal candidato che otteneva anche un solo voto in più degli altri. E così, secondo loro, sarebbero state create maggioranze solide. Poco importava se esse fossero prive della maggioranza dei consensi reali, quelli delle urne.
La nuova legge, come abbiamo detto, ha lo stesso obiettivo di creare maggioranze artificiali. Ma con regole diverse. La riforma infatti fa tabula rasa dei collegi uninominali 3 e lascia quelli plurinominali tramite i quali il riparto dei seggi sarà in proporzione ai voti. Ma Questa proporzionalità è solo apparente, dato che è poi previsto un premio di maggioranza alla lista (coalizione o partito) che raggiunga il 42% dei voti in entrambe le camere. A tale lista, infatti, saranno attribuiti 70 seggi alla Camera e 35 al Senato fino al raggiungimento di un “tetto” massimo, rispettivamente, di 220 e 113 parlamentari.
Traduciamo questa regola in qualche esempio pratico per capirsi, ipotizzando come potrebbe essere la futura Camera dei deputati.
Qualora scatti il premio, i seggi da ripartire tra le forze politiche saranno 314, perché ai 400 previsti in Costituzione, andranno sottratti gli 8 della circoscrizione estero, i 7 del Trentino-Alto Adige e quello della Valle d’Aosta, oltre ai 70 relativi al premio:
Quindi se la lista che prende più voti raggiungesse proprio il 42,01% avrebbe diritto in prima battuta a 131 deputati (appunto il 42% su 314), cui aggiungere i 70 del premio, diventando 202, appena sopra il 50% (su 400). Ad essi potrebbero inoltre sommarsi i seggi eventualmente ottenuti nella circoscrizione estero.
Se la stessa lista prendesse il 45% avrebbe invece inizialmente diritto a 141 deputati, cui si aggiungerebbero i 70 del premio, quindi 211, quasi il 53% dell’emiciclo, sempre al netto di ulteriori seggi nella circoscrizione estero.
Se poi ottenesse il 48% dei voti la lista si vedrebbe garantito ben il 55% dei seggi parlamentari (220 deputati, appunto il “tetto” massimo), cui eventualmente sommare quelli della circoscrizione estero.
Tutto questo, sia chiaro, solo se almeno una lista superi il 42% dei voti. Altrimenti il premio di maggioranza non verrà attribuito e la ripartizione avverrà su base puramente proporzionale, più o meno come ai tempi della prima repubblica 4.
E per il raggiungimento di tale soglia, le coalizioni vedranno conteggiare anche i voti dei partiti che non supereranno la soglia di sbarramento e che quindi non entreranno in Parlamento. Infatti, la nuova legge, pur mantenendo la soglia del 3%, già prevista dalla Renzi-Rosato, vi fa due piccole modifiche, passate inosservate: tale sbarramento non si applica al più “grande” tra i partiti che, in coalizione, non abbia raggiunto il 3% (norma che pare un filo, ma solo un filo, fatta apposta per salvare “Noi moderati”); inoltre tutti i voti di tutti i partiti in coalizione, anche quelli che hanno appena lo zero-virgola, saranno conteggiati per ottenere il premio di maggioranza
Passiamo ad evidenziare le criticità partendo proprio da quest’ultimo aspetto: l’obiettivo sbandierato dai proponenti di questa riforma, «evitare che i Governi vengano fatti nelle stanze di partito e non scelti dai cittadini», come ha detto il relatore di maggioranza Angelo Rossi (FdI), è chiaramente contraddetto da questo incentivo di fare coalizioni-calderoni che tengano dentro tutto e il contrario di tutto. La storia recente lo insegna: abbiamo votato 3 volte con il premio di maggioranza e i risultati sono stati fallimentari. Nel 2006, con la legislatura interrotta dopo due anni, con la caduta di Prodi; nel 2008, con la maggioranza berlusconiana si è dissolta con la scissione di Fini, e nel 2013, abbiamo avuto tre governi sostenuti da due maggioranze diverse. Cartelli elettorali buoni solo per tirare la volata in prossimità delle elezioni, per poi logorarsi.
Va poi sottolineata anche la enorme contraddizione di Italia Viva e di quei deputati del PD che oggi strepitano alla morte della democrazia, ma nel 2015 hanno votato o sostenuto la legge Renzi (il cosiddetto italicum), che prevedeva il premio di maggioranza al raggiungimento del solo 40% o, in caso contrario, con il ballottaggio: una distorsione della volontà popolare ancora maggiore di quella dell’odierna riforma!
Altra questione: perché il 42%? Perché non il 41 o il 43?
Una scelta completamente arbitraria che sembra spiegabile solo considerando tale soglia un abito cucito addosso all’attuale maggioranza che evidentemente, in base ai sondaggi in possesso, ritiene di poter ottenere quei voti e così diventare una maggioranza parlamentare grazie al trucco dei seggi regalati, risultato a quanto pare non ottenibile con il meccanismo dei collegi previsto dal vecchio sistema.
Fare le regole elettorali per avvantaggiarsi di una situazione contingente non è mai una bella cosa perché compromette la fiducia dei cittadini nel sistema democratico, già ai minimi storici anche per il ripetersi di questi escamotage per governare, in definitiva, prescindendo dalla volontà popolare.
Tornano le preferenze. Ma a metà.
La riforma prevede che in ogni circoscrizione, ogni partito indichi il capolista bloccato, che ovviamente sarà il primo eletto o eventualmente l’unico se la lista otterrà un solo seggio. Tolto questo candidato gli elettori potranno esprimere tre preferenze sugli altri, con l’avvertenza che, se ne esprimeranno più di una, esse dovranno riguardare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda e la terza preferenza saranno annullate.
E poi ci sono i candidati nel separato listone di eleggibili tramite il premio di maggioranza? Anche loro sono bloccati, pre-scelti dalla segreteria del partito.
Ragioniamo laicamente su questa parziale reintroduzione delle preferenze.
Punto primo. Questa rivista è sempre stata a favore delle preferenze perché sono uno strumento di democrazia che responsabilizza l’elettore, affidandogli l’onere di informarsi su chi, tra i singoli candidati, meglio rispetti i propri ideali e mentalità. Ma, appunto laicamente, sappiamo bene che non sono uno strumento risolutivo e la panacea di tutti i mali e, anzi, possono degenerare in uno strumento di selezione della classe dirigente basato sul clientelismo. Studi scientifici di alto livello hanno dimostrato5, dati alla mano, che durante le prima repubblica i candidati che ottenevano più preferenze erano quelli dei partiti di Governo, che avevano accesso alle risorse pubbliche: la DC, ha sempre primeggiato dal 1946, il PSI, ha visto impennare le preferenze quando è entrato in maggioranza, il PRI e PLI al contrario le hanno viste diminuire quando ne sono usciti. E anche le ripartizioni territoriali delle preferenze non lasciano pensare bene: al nord erano costantemente espresse da circa il 20% degli elettori, mentre al sud da circa il 40%, dove la cronaca degli ultimi decenni ci consente di dire che il sistema clientelare sia ancor più strutturato. Le preferenze, quindi, servono, sono utili, fanno funzionare la democrazia, se e solo se il popolo è abbastanza maturo da non trasformarle in moneta di scambio. Il contrasto di questo problema dovrebbe essere la priorità della politica, invece di continuare a fare e disfare leggi elettorali per scopi tutt’altro che nobili.
Punto secondo. Le preferenze sono state eliminate nel 1993, con la legge Mattarella. Tutte le forze politiche che si sono alternate alla guida del Paese avrebbero potuto reintrodurle, anche quelle che oggi, dall’opposizione, protestano per i capolista bloccati. Sempre la legge Bignami è inoltre molto simile alla legge elettorale Toscana – premio di maggioranza che scatta al 40%, due voti di preferenza e tre candidati bloccati a livello regionale – regione attualmente governata proprio da PD-M5S e Italia Viva che hanno votato contro alla legge Bignami.
Terzo, il sistema delle preferenze si intreccia con quelle delle pluricandidature. Ne sono ammesse fino a 5 nei collegi plurinominali, oltre alla candidatura nella quota riservata al premio di maggioranza. Questo antico malvezzo andrebbe semplicemente eliminato. Soltanto va dato atto che, almeno adesso, la scelta del seggio non è più lasciata all’arbitrio dell’eletto, ma è disciplinata da regole automatiche. Semplificando norme altrimenti labirintiche, in caso di più elezioni scatta prima quella legata al premio di maggioranza, poi quella come capolista, infine quella tramite le preferenze (prevalendo in quest’ultimo caso il collegio con la percentuale maggiore). Tuttavia, si fronte a un meccanismo di scorrimento così contorto, è difficile credere che l’elettore possa prevedere l’esito del proprio voto; il suo consenso rischia di rimbalzare da una circoscrizione all’altra per eleggere candidati non scelti direttamente, come se il voto fosse la pallina di un flipper.
L’indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio.
Mentre la legge Renzi-Rosato prevedeva che ogni partito dichiarasse al momento della candidatura il «capo della forza politica», la riforma obbliga ogni coalizione ad indicare la persona che proporrà al Presidente della Repubblica per «l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri». Sembra essere un evidente tentativo di mettere in difficoltà il cosiddetto campo largo, ancora alle prese con il dibattito sulle primarie; certo stupisce che non ci sia stata resistenza nemmeno dei partiti minori della coalizione di destra che hanno totalmente abbandonato la regola seguita sin dal 2018, secondo cui il Presidente del Consiglio sarebbe stato espresso dalla forza politica che avesse preso più voti, e sembrano oramai rassegnati al predominio di Fratelli d’Italia.
Ovviamente si tratta solo di un impegno politico, privo di conseguenze se poi la coalizione, al momento delle consultazioni col Presidente della Repubblica dovessero sostenere un’altra persona. Infatti l’art. 92 della Costituzione riserva tale scelta proprio al capo dello stato e l’art. 67 vieta il vincolo di mandato. Non ci sembra opportuna questa norma, ma nemmeno una tragedia. Non capiamo però come possano le opposizioni lamentare la compressione dei poteri del Quirinale dato che anche loro, con le primarie, mirerebbero in sostanza allo stesso risultato.
Per concludere…
Si tratta di una legge che, a dispetto di sostenitori e detrattori, si inserisce nella stessa linea tracciata dalle precedenti, di manipolazione della volontà popolare per creare maggioranze che non esistono nel Paese. Come ritenevamo sbagliate le precedenti, allo stesso modo, da ostinati proporzionalisti, giudichiamo questa, cui pure va riconosciuto il pregio di riportare, dopo più di trent’anni, la possibilità di esprimere “un po’” di preferenze.
- Una precisazione: quest’idea di dover appioppare un nome latineggiane alla legge elettorale di turno è un altro sintomo della scarsa cultura politica che caratterizza i nostri tempi. L’origine di quest’usanza infatti risale ad un’aspra critica alla legge elettorale Mattarella (del 1993), che il prof. Giovanni Sartori chiamò mattarellum per sottolinearne la complessità, appunto come un latinorum. Venne quindi naturale, sempre al professore, appellare porcellum, la legge elettorale Calderoli del 2005, dopo che il suo stesso autore l’aveva definita “una porcata”. Purtroppo, il ricordo di questo si deve essere perso se chi ha promosso le successive leggi ha pensato di fare una cosa simpatica[↩]
- a questo link è disponibile il confronto dei due testi di legge, articolo per articolo[↩]
- ad eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige, dove rimangono per la loro specificità[↩]
- L’esistenza di una soglia minima al di sotto della quale il premio non debba scattare è obbligatoria da quando la Corte costituzionale annullò la legge Calderoli proprio per tale motivo (sentenza n. 1 del 2014). Inoltre, sempre la Corte, ha ritenuto che una soglia del 40% sia costituzionalmente legittima (sentenza n. 35 del 2017) [↩]
- Tra i tanti studi sul tema suggeriamo “Voto di preferenza, movimento dell’elettorato e modelli di partito. L’andamento delle preferenze nelle elezioni politiche italiane del quindicennio 1968 – 1983 di Renato D’Amico”, in Quaderni dell’osservatorio elettorale, liberamente accessibile qui[↩]
